Responsabilità degli enti: quali criteri per individuare la colpa della società di piccole dimensioni?

Con la sentenza n. 45100/2021, la Sesta Sezione della Corte di cassazione – in riferimento ad ordinanza del Tribunale del riesame, con cui era stata annullata la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, disposta nei confronti di tre s.r.l., in quanto gravemente indiziate dell’illecito di cui agli artt. 21-25, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuito al soggetto che rivestiva posizioni apicali nell’ambito delle predette società -, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato la predetta ordinanza, affermando che la società unipersonale – soggetto distinto, in quanto giuridicamente autonomo, dalla persona fisica dell’unico socio e dotato di diversa personalità giuridica rispetto a questi – non può essere assimilata alla società individuale, che non costituisce un ente dotato di autonoma personalità giuridica rispetto alla persona fisica dell’imprenditore. Nel caso di società unipersonale di piccole dimensioni – in cui la struttura dell’ente rende difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra persona fisica e persona giuridica – l’accertamento della sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità dell’ente implica una valutazione non solo delle dimensioni dell’impresa, ma anche dell’aspetto funzionale, consistente nella possibilità o meno di distinguere un interesse dell’ente diverso da quello della persona fisica che lo governa e, quindi, la possibilità di configurare o meno una colpevolezza normativa dell’ente distinta da quello dell’unico socio. Tale accertamento mira ad individuare l’imputazione dell’illecito all’ente.