Con la sentenza n. 4973/2022, la Cassazione ha affermato, in relazione ad un caso di omessa dichiarazione fiscale e in conformità alla giurisprudenza consolidata, che la delega dell’adempimento delle incombenze fiscali ad un commercialista non esonera da responsabilità penali il contribuente che risponde dei relativi illeciti fiscali, stante la natura personale e indelegabile degli obblighi tributari. Per la prova dell’elemento soggettivo del reato, i giudici di legittimità hanno ritenuto esenti da vizi le motivazioni dei giudici di seconde cure che hanno valorizzato una serie di elementi sintomatici tra i quali l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’imputato anche per l’anno successivo a quello in contestazione non solo come legale rappresentante di una società ma anche come persona fisica.