Se il consumatore si oppone a un mutuo espresso in valuta estera, il giudice nazionale non può sostituire una clausola abusiva relativa al prezzo di conversione con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2022 nelle cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21), ribadendo che il contratto di mutuo, se non può sopravvivere senza la clausola relativa al tasso di cambio, deve essere dichiarato nullo.