In caso in cui un legittimario per evitare le aggressioni dei propri creditori rinunci, in modo esplicito o implicito, ad agire in riduzione per ottenere la quota di legittima spettantegli su un’eredità, i suoi creditori possono agire applicando analogicamente l’art. 524 c.c. previsto per il similare caso della rinuncia all’eredità. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Pavia con la sentenza del 3 febbraio 2022.