Non viola il divieto di “bis in idem” l’applicazione della doppia sanzione (penale e amministrativa) per dichiarazione infedele nei casi di litispendenza, quando cioè la stessa persona sia sottoposta contemporaneamente a più procedimenti per il medesimo fatto storico e per l’applicazione di sanzioni formalmente o sostanzialmente penali, oppure quando tra i procedimenti vi sia una stretta connessione sostanziale e procedurale. In tali casi, deve tuttavia essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata. Ne consegue che, in caso di sanzione formalmente amministrativa ma “sostanzialmente penale”, il giudice penale deve commisurare la pena tenendo conto di quella già irrogata in sede amministrativa. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2245 depositata il 20 gennaio 2022.