Vendita in blocco: escluso il diritto di prelazione e riscatto del conduttore

Al conduttore non compete il diritto di prelazione e di riscatto qualora l’alienazione dell’immobile condotto in locazione intervenga nell’ambito di una vendita “in blocco” che abbia ad oggetto l’intero stabile, da cielo a terra, ovvero riguardi una parte di esso al quale riconoscere unità strutturale e funzionale omogenea. Costituisce indicatore della volontà dei contraenti di procedere ad una vendita “in blocco” la circostanza che essi abbiano fissato il prezzo dell’insieme degli immobili compravenduti senza far riferimento al valore delle singole unità. Si tratta di “vendita cumulativa”, in relazione alla quale sussiste il diritto di prelazione e di riscatto in capo al conduttore, quelle in cui la compravendita dell’unità locata intervenga contestualmente a quella di altri immobili, pur se facenti parte del medesimo corpo di fabbricato, ove manchi omogeneità strutturale o funzionale tra di essi. É quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza 30 giugno 2022, n. 1999