Riforma della riscossione: perché nel pnrr deve avere alta priorità

Di seguito l’articolo del Prof. Glendi, pubblicato su Diritto e Pratica Tributaria n. 4/2021, Ipsoa, Milano.

Negli ultimi Editoriali di Massimo Basilavecchia e di Maurizio Leo sono state focalizzate le parametrazioni del nascituro PNRR ai due temi, rispettivamente, della giustizia tributaria e dell’azione impositiva. Per completare il quadro, “triangolare”, complessivamente riguardante quello che la nostra Costituzione, nel secondo comma dell’art. 53, chiama “il sistema tributario” e che, assai meno elegantemente, ma forse più icasticamente, si può definire “il prelievo tributario” lato sensu inteso, occorre anche considerare il terzo lato di detto triangolo, che è proprio quello che ne costituisce la base e che attiene precisamente alla riscossione dei tributi. Non foss’altro perché, se è certamente vero che la giustizia permea tutta l’area del prelievo e che non v’è giustizia tributaria se non v’è imposizione, vero è, ancor più , che, né la giustizia, né l’imposizione tributaria concretamente servono, se quel che legittimamente imposto e giustamente ritenuto dovuto non viene riscosso, entrando nelle casse dello Stato per far fronte ai doveri e guarentigiare i diritti di cui all’art. 2 della Magna Charta.