Responsabilità amministrativa: alla Corte dei conti è preclusa la chiamata del terzo

Con la sentenza n. 203 del 28 luglio 2022, n. 203 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost., l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, commi 1 e 2, dell’Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nel testo conseguente alle modifiche recate dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, nella parte in cui tali commi dispongono che nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice, poiché la Corte dei conti in sede giurisdizionale, se da una parte non è vincolata al provvedimento di archiviazione del PM, che non ha natura giurisdizionale, dall’altra non può determinare (od orientare) l’iniziativa di quest’ultimo, né supplire all’eventuale mancato esercizio dell’azione.