In relazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, l’Amministrazione deve valutare, in chiave prospettica ma comunque sulla base delle vicende pregresse e delle informazioni acquisite in ordine alle aspettative e capacità di lavoro dello straniero, la possibilità che entro il periodo concesso si venga a disporre di un reddito adeguato derivante da fonti di sostentamento lecite. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 marzo 2023, n. 2396.