Per esonerare un condomino dalle spese condominiali serve una “diversa convenzione” unanime

La disciplina del condominio è inserita nel Libro Terzo “Della Proprietà” del Codice civile, ma ugualmente il legislatore ha dovuto regolamentare i rapporti personali ed economici che si instaurano necessariamente tra i condomini; tra questi ultimi come dividere le spese che si rende obbligatorio sostenere per la conservazione delle cose del condominio. Il legislatore, che ha promulgato il codice civile nel 1942, ha ritenuto attribuire a ciascuna proprietà solitaria un valore, aritmetico, in base ad alcuni parametri oggettivi che la caratterizzano. Considerato questo valore unitario, la somma complessiva concernente tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio è normalmente pari a mille millesimi. La ripartizione delle spese deve avvenire in base a queste carature, se non diversamente convenuto tra l’intera compagine condominiale o perché accettate nei contratti di compravendita di ciascun acquirente o perché deliberate all’unanimità in una apposita assemblea. La loro modifica deve avvenire, quindi, all’unanimità, salve le fattispecie previste dall’art. 69 disp. att. c.c.