Omicidio colposo per il medico che attesta con superficiale diagnosi l’idoneità all’agonismo

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un medico specialista per il reato di omicidio colposo, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 17 maggio 2023, n. 20943 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non vi erano evidenze probatorie che la morte dell’atleta fosse conseguita eziologicamente alla condotta colposa del medico specialista – ha affermato il principio secondo cui risponde di omicidio colposo il medico specialista che, rilasciando il certificato di idoneità sportiva agonistica con validità annuale, attesti con superficiale diagnosi l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un allenamento a causa di una patologia cardiologica, ciò sia per l’automatica ammissione del soggetto all’attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica, sia per essere razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse svolto l’allenamento.