Le prestazioni d’opera intellettuale non potranno essere rese dai professionisti gratuitamente, ma le pubbliche amministrazioni potranno concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvo i diversi divieti espressamente previsti dalla legge. E’ quanto prevede la bozza dello “Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.