Il vizio della procura alle liti, eccepito dalla parte, determina l’onere della controparte di contraddire tempestivamente, essendo preclusa la concessione del termine, ex art. 182, co. 2, c.p.c., da parte del giudice. La nullità della procura alle liti, colpendo un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, determina l’inammissibilità dell’appello. È quanto si legge nella sentenza del 2 marzo 2023 del Tribunale di Catanzaro.