Nessuna autorizzazione per il part time al 50% presso altro ente pubblico

La Corte di Cassazione con la sentenza 18 luglio 2022, n. 22497 ha affermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 117/1989 e 1, comma 58-bis, della L. n. 662/1996, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento. La Cassazione precisa anche che la disciplina generale dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 non si pone in contrasto con l’art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede per i dipendenti degli enti locali a tempo parziale l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per svolgere attività lavorativa presso altri enti.