L’art. 6 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) istituisce un sistema di protezioni attivabile qualora vi sia l’esigenza di preservare il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative su cui si basa la composizione negoziata della crisi e mettere a rischio il risanamento dell’impresa. Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 29 dicembre 2021, ha confermato le misure protettive precedentemente concesse nonostante le trattative non siano state ancora avviate e ha affermato che l’eventuale rigetto dell’istanza formulata potrebbe consentire ai creditori individuali di avviare azioni esecutive, così precludendo il piano di risanamento della società.