Il contratto di locazione stipulato verbalmente prima dell’avvento della Legge n. 431/1998, ma poi non formalizzato per iscritto alla prima scadenza, è viziato da nullità assoluta, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio. Ne discende che l’ex conduttore non ha titolo per permanere nella detenzione del bene ed, a seguito della domanda del proprietario, potrà essere condannato al rilascio del cespite. A stabilirlo è il Tribunale di Lodi con sentenza 12 ottobre 2022.