Le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l’esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri – inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario – rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28483.