Con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l’Inps ha confermato l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in adempimento di Direttiva Ue. Nell’esame del caso, è esaminata la nuova disciplina, che riconosce al padre lavoratore un congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi nei sette mesi compresi nel parto; questo congedo di paternità comporta l’estensione anche al padre, in aggiunta a quanto già previsto per la madre, del divieto di licenziamento e di dimissioni salvo convalida, con diritto sia per la madre che per il padre, in caso di dimissioni convalidate, all’indennità sostitutiva del preavviso senza obbligo di lavoro ed alle indennità di disoccupazione in presenza dei requisiti di legge.