Le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini e di sopravvivenza, se inserite in fideiussioni specifiche, sono di per sé legittime e non appaiono lesive della libertà contrattuale del fideiussore. In questo modo si è espressa la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 64 del 13 gennaio 2022.