La Cassazione, sentenza 19 aprile 2023, n. 16570, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla procedibilità a querela sopraggiunta nelle more del giudizio. Riferendosi stavolta alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (ex art. 3, D.Lgs. n. 150/2022), la Cassazione afferma che anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio, è possibile ritenere sussistente la volontà di punizione da parte della persona offesa. Pertanto, in questi termini, la costituzione di parte civile è da considerarsi equivalente alla querela la cui proposizione sia divenuta necessaria per disposizioni normative sopravvenute nel corso del processo.