I risultati di intercettazioni eseguite in procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020 sono utilizzabili in un procedimento diverso, anche se iscritto dopo questa data, soltanto se indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza di reato. È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 8 marzo 2023, n. 9846.