Insegnanti di religione: per la ricostruzione di carriera stesse regole degli insegnanti curricolari

La suprema Corte, sez. un., ordinanza 20 luglio 2022, n. 22726, detta un principio di diritto, articolato in tre punti, che pone fine a trattamenti difformi di casi accomunati dai medesimi presupposti fattuali e giuridici, anche tenendo conto della giurisprudenza eurounitaria. Nei passaggi di ruolo tra i livelli del Sistema integrato di educazione ed istruzione, il personale docente conserva l’anzianità di servizio maturata, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nel ruolo precedente, senza demoltiplicazioni. Così anche per gli insegnanti di religione cattolica.