Non è ravvisabile l’eccesso di potere giurisdizionale nella sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato gli atti che hanno escluso dal novero dei destinatari dei benefici riservati alle imprese c.d. energivore le imprese ferroviarie, stante l’incomprimibilità anche per queste ultime dei costi dell’energia. Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111 Cost., comma 8, affida alla Corte di Cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto alla Cassazione, i quali restano invalicabili, quand’anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Lo stabilisce la Cassazione civile, Sez. Un., ordinanza 4 novembre 2022, n. 32621.