Con l’Ordinanza n. 6622/2022, la Cassazione ha è ritornata sul tema della tassazione, ai fini imposte sui redditi, del corrispettivo derivante dalla cessione onerosa di un diritto di superficie, ritenendo che per i soggetti non imprenditori, tale corrispettivo costituisce un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. e pertanto se il terreno risulta fabbricabile, sarà tassata la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo della vendita. Invece in caso di terreno agricolo, non si verificherà alcuna tassazione, salvo che non siano trascorsi meno di cinque anni dall’acquisto.