I costi per i servizi infragruppo sono detraibili, in quanto inerenti

La deducibilità è, pertanto, subordinata all’effettività ed all’inerenza della spesa in ordine all’attività di impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima, sulla quale grava l’onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 31288/2021.