Fallimento: revocabile il pagamento eseguito dal terzo con denaro del fallito

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza del 22 giugno 2021, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha ritenuto di assoggettare a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, co. 1, n. 2), l.fall il pagamento di un debito del fallito eseguito da un terzo che aveva ricevuto la provvista da debitori dello stesso fallito. La decisione ha quindi considerato che il denaro utilizzato fosse di pertinenza del fallito, ma convogliato verso un terzo interposto attraverso un’operazione triangolare che, unitariamente considerata, è da ritenersi un mezzo anormale di estinzione delle obbligazioni del fallito. Quanto alla prova della ignoranza dello stato di insolvenza del debitore, che la richiamata norma prevede quale strumento a disposizione del creditore soddisfatto con lo strumento anormale di pagamento al fine di sottrarsi alla revoca, la sentenza annotata rileva non soltanto che nel caso di specie tale prova il convenuto non aveva offerto, ma che la stessa anomalia dell’operazione non poteva passare inosservata all’accipiens in quanto operatore qualificato e strutturato.