Con la sentenza 20 dicembre 2022, n. 258 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1, lett. b), e 2, del D.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui consentono all’istituto previdenziale di revocare, modificare o rettificare d’ufficio i provvedimenti di liquidazione del TFS entro termini ristretti, anziché nell’ordinario termine di prescrizione decennale, poiché il TFS per i lavoratori del settore pubblico e il TFR per i lavoratori privati – e, in prospettiva, per gli stessi lavoratori del settore pubblico –, non sono comparabili quanto alla disciplina che, negli aspetti di dettaglio, regolamenta le modalità di calcolo e di erogazione dei relativi assegni.