Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 d.P.R. 131/1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal de cujus ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c. Così ha deciso la Cassazione civile con la sentenza n. 2588/2023.