Con l’ordinanza 12 maggio 2023, n. 95 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, commi 2 e 9, del D.Lgs. n. 75 del 2017, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali eventualmente bandite dalle pubbliche amministrazioni, e riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, poiché difetta il nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione.