La P.A. può liberarsi dalla responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica dimostrando il caso fortuito, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Pisa del 18 novembre 2022, n. 1428.