L’istituto della rescissione per lesione di cui all’art. 1448 c.c. sanziona l’abusivo approfittamento di chi si trova in una situazione di anomala e pregiudizievole alterazione della libertà negoziale in violazione del principio costituzionale di solidarietà o dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale. Lo stato di bisogno – che deve costituire la spinta psicologica a contrarre – non è configurabile quando la scelta di perfezionare il contratto sia frutto di una strategia imprenditoriale. In questi termini si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza n. 4715 del 6 giugno 2023, respingendo la domanda di rescissione per lesione di un contratto di cessione di partecipazione sociale.