Secondo il Tribunale di Verona, con l’ordinanza del 22 novembre 2021, poiché il contratto di cessione di crediti in blocco non è sottoposto a specifici requisiti formali a pena di invalidità, la prova dell’esistenza dello stesso può essere fornita in giudizio con qualunque mezzo. Di conseguenza, l’onere probatorio è ben assolto con la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale – la cui funzione è quella di notiziare la collettività e i debitori ceduti dell’esistenza del negozio di cessione e del suo oggetto, sì da dare contezza della novazione soggettiva del lato attivo del rapporto – purché dia contezza del contenuto del contratto e delle caratteristiche specifiche dei crediti ricompresi nell’oggetto della cessione.