La tenuta della contabilità cd. a “macchia di leopardo”, ossia tenuta per certi periodi e non per altri, ovvero per alcuni libri e per talune annualità (come in parte avvenuto nella fattispecie in esame) sono condotte che integrano il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Così ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 44637/2021.