Appalti pubblici: l’escussione della garanzia provvisoria non ha natura punitiva

Con la sentenza n. 198 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e all’art. 7 CEDU, la non fondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui limita l’applicazione della più favorevole disciplina da esso dettata in tema di garanzia provvisoria alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, poiché l’escussione della garanzia provvisoria, nell’ipotesi di esito negativo del controllo a campione sul possesso dei requisiti speciali a carico dei partecipanti alla procedura di gara diversi dall’aggiudicatario, ai sensi del pregresso art. 48, comma 1, non ha natura di sanzione “punitiva” agli effetti della CDFUE e della CEDU, ma si tratta invece di una misura di indole patrimoniale.