41-bis: si ai videocolloqui, ma solo per situazioni oggettive di impossibilità

Con sentenza 9 agosto 2022, n. 30915, la Prima Sezione della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della possibilità, per i detenuti al 41-bis ord. penit., di svolgere colloqui con i familiari in videocollegamento, alla luce della giurisprudenza di merito, poi confermata da quella di legittimità, che, durante la pandemia degli ultimi due anni, avevano esteso le modalità derogatorie di contatto con i familiari anche al regime differenziato del 41-bis. Con tale pronuncia, tuttavia, si circoscrive tale possibilità solo ai casi in cui sia dimostrata l’attualità di una situazione oggettivamente impossibile o difficoltosa per lo svolgimento in presenza del colloquio visivo, secondo le modalità ordinarie previste dalla legge.