Con la sentenza 1° marzo 2023, n. 8735, la Terza Sezione della Cassazione penale ha ribadito che in tema di atti sessuali con persona minorenne ultra-sedicenne, di cui all’art. 609-quater c.p. la nozione di abuso di potere postula che l’agente abbia ottenuto il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali mediante l’uso distorto dei poteri di direttiva e di comando connessi alla sua posizione di supremazia. L’abuso di poteri connessi alla posizione del soggetto agente rispetto alla vittima deve così costituire il mezzo per compiere gli atti sessuali approfittando dello stato di soggezione che deriva dall’affidamento, e cioè il mezzo per costringere il minore al rapporto sessuale o, almeno, per influenzarne la volontà, in modo che il suo eventuale consenso risulti viziato.