La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 2023, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, comma 2, c.p.