Condizione per l’attribuzione dell’assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che vale unicamente come condizione prefattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della di uno dei coniugi, seppur condivisa con l’altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-I, 13 ottobre 2022, n. 29920