Fideiussioni: la Cassazione delinea il perimetro di operatività dell’art. 1956 c.c.

In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 c.c., se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento, è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia. Così ha stabilito Cassazione civile con l’ordinanza n. 5017/2023.