La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40692 pubblicata il 20 dicembre 2021, ha statuito che non può fruire dell’imposta sostituiva la società che procede alla riapprovazione dei bilanci di esercizio, sanando l’errore di iscrizione della partecipazione ceduta, poiché la sua allocazione nell’attivo circolante tra le “attività finanziarie non immobilizzate”, piuttosto che le “immobilizzazioni finanziarie” non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali per via della previsione contenuta dal principio OIC 29 che non consente la correzione di tali errori.