Per la Cassazione la finalità di investimento del bitcoin rende configurabile l’abusivismo finanziario

La Cassazione, con la sentenza n. 44337/2021, ha confermato, in relazione a operazioni in criptovaluta, la configurabilità del reato di “Abusivismo finanziario” di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto è lo stesso legislatore italiano, nel definire la moneta virtuale, a contemplare espressamente la finalità di investimento, così che il bitcoin, quando assume tale funzione, e cioè la causa concreta di prodotto finanziario, è disciplinato dalle norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento.