La scriminante del diritto di cronaca vale anche per chi pubblica sui social network

Non integra il delitto di diffamazione la pubblicazione di una notizia su social network se rispetta i presupposti del diritto di cronaca, ossia che essa sia vera, che incontri un interesse pubblico e che sia trattata con adeguata terzietà. Così ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 27969/2022.