Ingegneri e architetti: legittima l’iscrizione alla Gestione separata ove svolgano altra attività lavorativa

Con la sentenza 28 novembre 2022, n. 238 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 118, comma 4, e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come convertito, nella parte in cui prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, poiché l’istituto residuale della Gestione separata è volto a colmarne i “vuoti” e a realizzare la finalità dell’estensione, soggettiva ed oggettiva, della tutela medesima.