Fallimento: la decisione sulla sospensione della vendita spetta al curatore

L’art. 107, comma 4, l.fall. consente al curatore di sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Il potere di sospensione concesso al curatore ha natura discrezionale e può essere esercitato anche se non espressamente previsto dal bando d’asta; la valutazione circa l’effettiva convenienza del suo esercizio non può basarsi su un mero calcolo matematico, ben potendo riguardare anche considerazioni di natura non strettamente economica, purché non fondate su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie. Il Tribunale di Brindisi, con il decreto del 15 settembre 2022, ha dato continuità al summenzionato orientamento e ha rilevato che le ragioni addotte dagli organi della procedura sono il frutto di una ponderata valutazione.