La responsabilità del condominio per i danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua interessanti l’immobile di proprietà del condòmino istante, ove provenienti dal tetto condominiale, costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. Essa presuppone l’esistenza di un rapporto di fatto, e non necessariamente solo giuridico, con la cosa dalla cui omessa manutenzione derivano i danni lamentati, in virtù del quale, se il custode avesse impiegato la diligenza richiesta, i danni stessi si sarebbero potuti evitare. Tale forma di responsabilità, infatti, implica una signoria sulla res custodita che ne consente lecitamente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso alla conservazione. É quanto si legge nella sentenza del 14 settembre 2022, n. 3184 del Tribunale di Napoli Nord.