Crisi d’impresa: prime osservazioni sulle iscrizioni all’elenco degli esperti

L’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 fornisce indicazioni sulla composizione dell’elenco di esperti formato presso le CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano per facilitare le trattative tra le imprese, i loro creditori e altri soggetti interessati, nella composizione negoziata. L’elenco è aperto ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro, sebbene in possesso di diverse esperienze professionali, e ai soggetti non iscritti in albi professionali che abbiano rivestito ruoli di governance in imprese che abbiano intrapreso percorsi di ristrutturazione positivamente conclusi. Un’interpretazione eccessivamente rigorosa e restrittiva della locuzione “esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e crisi di impresa” condurrebbe all’esclusione dal novero dei nominabili di professionisti particolarmente esperti nella crisi di impresa che hanno assunto curatele o incarichi come liquidatore e che, ingiustificatamente, potrebbero vedersi negato l’accesso all’elenco unico, concesso, diversamente al Consulente del lavoro che documenti di aver concorso, in tre casi, alla conclusione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato o di un concordato con continuità omologato. Il sistema di selezione delle domande e dei dati significativi da inviare alla CCIAA per la formazione dell’elenco unico, basato sul ruolo di “trasmissione” affidato agli Ordini professionali, potrebbe causare assurde disparità di trattamento e distorsioni nella compilazione dell’elenco unico cui le CCIAA non possono rimediare, per non essere state diffuse univoche indicazioni sulla compilazione della domanda.