È di particolare interesse la sentenza del Tribunale di Palmi perché fornisce una messa a fuoco del regime probatorio operante nel caso in cui il debitore ceduto contesti al cessionario la sua titolarità attiva. Qualora il debitore ceduto eccepisca la carenza di legittimazione ad agire del cessionario spetta a quest’ultimo provare l’esistenza dello specifico contratto ceduto non essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale di cessione e neppure la notificazione della cessione dei crediti in blocco con avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58TUB. In tale direzione si è pronunciato il Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 171 del 27 marzo 2025.