Con la sentenza n. 49 del 2025 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per i beni immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini, poiché è la possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio a giustificare l’imposta sul patrimonio immobiliare.