Vizi formali nella notifica della impugnazione: la parola passa alla Corte costituzionale

Il presente contributo si propone di svolgere alcune brevi considerazioni e riflessioni a margine dell’ordinanza della Cassazione penale, Sez. I, 1° settembre 2025, n. 30071 con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8 D.Lgs. n. 150/2022, in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga egualmente al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione previsto ex lege.