L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 381 del 12 luglio 2023, si sofferma sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, della costituzione del diritto di usufrutto e di servitù prediale su un terreno agricolo, locato e – in quanto tale – produttivo di reddito. Secondo il fisco, il corrispettivo concernente la costituzione del diritto di usufrutto, così come quello correlato alle “obbligazioni accessorie” – pur se la locazione risale a diversi anni or sono – genera reddito diverso (articoli 67, comma 1, lettera h), e 71, comma 2, del TUIR); la costituzione del diritto di servitù non comporta, invece, plusvalenze tassabili ex art. 67, comma 1, lettera b), se intervenuta dopo cinque anni dall’acquisto del terreno.